ISSN 2784-9635

Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio

Giorgia Azzellini - 02/11/2023

Lo scorso 3 ottobre 2023, la Banca d’Italia – mediante le Note nn. 34 e 35 – ha manifestato all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari, nonché la volontà di adeguarsi agli Orientamenti dell’EBA recanti Modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03), già recepiti con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021.

Nello specifico, i primi si applicheranno a partire dal 3 novembre 2023 e hanno lo scopo di prevenire il fenomeno del de-risking, stabilendo l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari e l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari; i secondi, invece, mirano a prevenire lo stesso evento ma nei confronti delle organizzazioni senza scopo di lucro (NPO), indicando sia quali misure adottare per comprendere l’organizzazione e l’operatività delle NPO, sia i fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da considerare affinché si rispettino gli obblighi di adeguata verifica. Per questi ultimi è previsto un termine più ampio per permettere ai destinatari di adeguare i processi interni alle indicazioni dell’EBA; difatti, si applicheranno dal 1° marzo 2024.

I documenti assumono il valore di “orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia” e sono rivolti a determinati intermediari, quali: banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare (SIM), di gestione del risparmio (SGR), di investimento a capitale variabile (SICAV) e di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF), nonché succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo e, infine, banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario.

Gli Orientamenti sopracitati integrano il framework nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dunque, si dovranno applicare nei limiti previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia.

 

Per consultare le Note nn. 34 e 35 si rinvia al sito della Banca d’Italia, http://www.bancaditalia.it.

 

Per ulteriori approfondimenti: https://ranierirazzante.it/