Investire i profitti della truffa per acquistare criptovalute integra il reato di autoriciclaggio
Federica Colazzo - 18/07/2022
A proposito della Cass. Pen., Sez. II, 13 luglio 2022, n. 27023 Il 13 luglio 2022, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione affermava che la condotta dell’autore del delitto presupposto di truffa, il quale impieghi le somme accreditategli dalla vittima, trasferendole online su un conto intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di tale valuta virtuale, integra il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter1 c.p. Invero, questa modalità consente di realizzare un investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee ad ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro per gli organi inquiren...