ISSN 2784-9635

Italia recepisce Direttiva 2019/1933/UE su corruzione e whistleblowing

Arianna Marchi - 31/03/2023

A marzo 2023 è stata diffusa dal Dipartimento per le Politiche Europee la notizia della confermata entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2019/1937/UE: si tratta del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Difatti, il Consiglio dei ministri ha dato l’approvazione definitiva il 9 marzo 2023, in particolare per quanto riguarda la tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La Direttiva occorre per regolamentare la sicurezza degli informatori (o segnalatori) in tutta l’UE.

Stabilisce norme minime di protezione che cercano di uniformare le normative nazionali e riconosce a coloro che esercitano la loro libertà di espressione, segnalando minacce o pregiudizi all’interesse pubblico durante il lavoro, dovuta protezione.  L’obiettivo primario è quello di rafforzare i valori di trasparenza e di responsabilità, prevenendo al tempo stesso l’attività criminale.

La Direttiva de qua limita la sua attenzione alle violazioni delle normative europee in settori specifici, come i servizi finanziari, la sicurezza dei trasporti, la salute pubblica e la sicurezza delle reti.  Inoltre, comprende la privacy, la concorrenza, gli appalti pubblici e le questioni ambientali.

Il Presidente dell’ANAC ha espresso soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di applicare rigorosamente la Direttiva attraverso un decreto legislativo: Questa mossa rafforzerà l’autorevolezza del Presidente in materia, in quanto l’ANAC sarà l’unico organo deputato alla valutazione delle segnalazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti pubblici e privati.

In particolare, l’ANAC fornisce una sintetica panoramica degli ultimi sviluppi, distillando le principali implicazioni del nuovo decreto sanzionato. Il decreto legislativo whistleblowing offre tutele a un’ampia fascia di soggetti che segnalano violazioni all’interno del proprio ambiente di lavoro. Ciò include dipendenti, liberi professionisti e volontari, retribuiti o non retribuiti.

Possono beneficiare della tutela offerta anche gli azionisti e coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, sono coperti dalle misure di protezione coloro che supportano i segnalanti, come colleghi, parenti o altre persone significative.

Sia le entità del settore pubblico che quelle del settore privato devono stabilire i propri canali di segnalazione riservati, garantendo l’anonimato degli informatori. È severamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei segnalanti.

Il decreto garantisce che gli informatori siano protetti da ripercussioni come essere licenziati, sospesi, retrocessi, ceduti per promozione, riassegnati ad un altro ruolo o sede, tagliati di stipendio o ridotti orari.

Sono, inoltre, al riparo da opportunità di formazione negate, valutazioni negative delle prestazioni o misure disciplinari, sanzioni pecuniarie, coercizione o molestie.

La legge impone la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato se il dipendente ha una ragionevole aspettativa di tale transizione.  Vieta, inoltre, la risoluzione affrettata o il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Il decreto, in definitiva, protegge ulteriormente gli informatori da danni reputazionali e finanziari, indipendentemente dal loro settore, salvaguardandoli così da azioni di ritorsione.

Clicca qui per il testo del Decreto: Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 – Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023