ISSN 2784-9635

Narco-droni, riciclaggio, diritto internazionale

Lorenzo Midili - 21/04/2023

                                                                        

Al tempo d’oggi, i cartelli della droga sono molto più organizzati e strategici rispetto al passato. Invero, grazie alle numerose attività illecite svolte nel tempo, sono giunti ad una ricchezza che consente di investire denaro in tecnologie orientate a fornire loro un vantaggio sotto molteplici aspetti. In questo modo, oltre a riciclare i proventi delle attività illecite, le organizzazioni mostrano di aver imparato ad adattarsi ad un ambiente in continua evoluzione tecnologia. Per altro vero, le forze di polizia stanno cercando di trovare metodologie efficaci per contrastare ed interrompere il traffico di droga che, come detto, si avvale di metodi sempre più all’avanguardia.

In questo scenario, può osservarsi che, anche nel mondo della criminalità organizzata, i sistemi a pilotaggio remoto hanno agevolato diverse attività condotte in alto mare, quale il traffico internazionale di cocaina, costituendo una minaccia alla sicurezza marittima ed un fenomeno ormai noto a tutta la comunità internazionale.

Quando si parla di narco-drone, si fa riferimento al comune drone sottomarino (drone-sub), una nave semovente costruita su misura dai trafficanti di droga con ingegneria, design e tecnologia all’avanguardia, rendendo così più difficile il rilevamento e la cattura. Il tutto ha dato inizio ad una nuova era, in cui i traffici clandestini avvengono mediante le vie del mare, dove droghe e altri beni illeciti possono essere trasportati attraverso gli oceani e controllati da un operatore remoto situato in qualsiasi parte del mondo. Sebbene i corpi di polizia abbiano raggiunto, progressivamente, livelli di cooperazione e di indagine efficienti, l’impiego dei narco-sub consente ai trafficanti di continuare a raggiungere le loro destinazioni indisturbati, riducendo la probabilità di essere scoperti.

A seguito di numerose indagini da parte delle Autorità, site in diversi Paesi ed in coordinamento tra loro, sono state individuate fino a tredici tipi diversi di veicoli dotati di doppio fondo per nascondere e trasportare droga, alcuni dei quali fabbricati all’interno di rimorchi e in grado di contenere fino a 800 kg di materiale: si tratta di un vero e proprio business per il mondo crimine che, d’altro canto, si rifà su imprese nate proprio per la progettazione di questi sistemi con scopi criminali. Detto altrimenti, può parlarsi di una vera e propria rivoluzione nel mondo del crimine!

I droni stanno diventando una parola d’ordine nel settore della sicurezza globale: difatti, il modus operandi delle organizzazioni criminali ha dato il via a numerose indagini internazionali con collegamenti in Sud America, Africa, Spagna, Francia, Italia, Stati Uniti, Australia e in buona parte dell’Asia. Questa immissione nel contesto internazionale, però, ha messo in discussione le legislazioni dei singoli Paesi e il diritto internazionale stesso. Le problematiche evidenziate nel tempo sono molteplici: ad esempio, ci si chiede come poter rintracciare il responsabile dell’operazione, come punirlo e su quali basi. Il diritto internazionale richiede agli Stati di cooperare e di condividere informazioni per prevenire diversi crimini transnazionali in mare. Il vero dramma si rifà sulla terminologia indicata nelle varie Convenzioni poiché si parla di nave in linea generale ma non si specifica il dettaglio del veicolo controllato da remoto e, quindi, senza personale a bordo; di conseguenza rimane difficile accusare o individuare il soggetto o il gruppo di soggetti che sono a capo dell’operazione illecita.

Anche l’art. 108 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare richiede, in particolar modo, a tutti gli Stati di cooperare alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti in alto mare. La norma, rubricata Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope dispone che: «1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell’alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico».

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 individua delle misure globali contro il traffico di droga, prevedendo la cooperazione internazionale mediante l’estradizione dei trafficanti di droga, le consegne controllate ed il trasferimento dei procedimenti; quindi, consente alle parti di salire a bordo delle navi sospette di traffico di droga. Il discorso che interessa però, come detto, è proprio rivolto all’assenza di personale a bordo del narco-sub che, tuttavia, rende le regole esistenti difficilmente o quasi impossibili da applicare rispetto ai contesti precedenti. A tal proposito, l’organizzazione internazionale marittima sta eseguendo studi e ricerche mirate a comprendere il soggetto o i soggetti che si trovano al comando di un narco-sub e quali siano gli operatori (squadra), soprattutto per fornire una risposta concreta ai fini dell’individuazione del soggetto penalmente responsabile. Ad esempio, molte legislazioni, come quella dell’Australia, mirano a criminalizzare il traffico di droga quando un soggetto trasporta la sostanza ma non fanno riferimento alla situazione in cui non è presente l’individuo. In questa circostanza, la persona non è in possesso di sostanze visto e considerato il controllo remoto del dispositivo.

Nel contesto della responsabilità penale, si è pensato anche di perseguire chi ha supportato o favorito il crimine, magari anche progettando quel sistema proprio per cercare di risalire al colpevole; in questo caso, sorge un altro dubbio, ossia se l’individuo che progetta un drone sottomarino non è a conoscenza della sua prossima attività criminale, come può risponderne penalmente e perché dovrebbe? Altra questione complessa è quella che concerne la giurisdizione legale: ad esempio, l’Australia, solitamente, non criminalizza la condotta degli stranieri verificata nel territorio sovrano di altri Paesi.

Alla luce della diffusione e dell’impiego illecito di questi dispositivi subacquei che agevolano il riciclaggio di denaro e i traffici internazionali di droga, è opportuno per gli Stati dover prendere in considerazione nuove basi di giurisdizione per giustificare l’esercizio dell’autorità su un presunto trasgressore poiché, anche se le forze dell’ordine sono in grado di arrestare l’autore del reato e di affermarne la giurisdizione, l’azione penale dipenderà probabilmente da una serie di altre sfide, come la condivisione dell’intelligence criminale e i processi di estradizione.