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ISSN 2784-9635

PARERE DELL’AVVOCATO GENERALE RICHARD DE LA TOUR – 11 dicembre 2025. Cause riunite C ‑ 684/24 e C ‑ 685/24

Giorgia Azzellini - 24/12/2025

L’11 dicembre 2025 l’Avvocato generale Richard De La Tour ha presentato il Parere relativo alle cause riunite C‑684/24 e C‑685/24, trasmesse alla Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano.

Si tratta di un’Opinion non vincolante, ma dotata di significativo valore orientativo, in quanto individua il possibile bilanciamento che la Corte di giustizia potrebbe operare tra le esigenze di trasparenza imposte dalla normativa antiriciclaggio e la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione.

Le questioni pregiudiziali riguardano l’interpretazione e la validità dell’art. 31 della Direttiva 2015/849/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/843/UE, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di disposizioni giuridiche analoghe.

In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di includere nel registro centrale le informazioni relative ai mandati fiduciari gestiti da società fiduciarie, alla determinatezza del concetto di «similar legal arrangements», alla compatibilità con i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del regime di accesso basato sul «legittimo interesse» previsto dall’art. 31, paragrafo 4, lettera c), nonché alla legittimità della competenza attribuita a un organo non giurisdizionale per la valutazione delle richieste di esenzione in circostanze eccezionali.

L’Advocate General muove dalla finalità essenziale della normativa antiriciclaggio, ossia prevenire l’utilizzo di strutture giuridiche idonee a dissimulare la titolarità effettiva di beni o diritti e a ostacolare l’efficacia dei controlli contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sottolineando la necessità di un’interpretazione conforme dell’art. 31 che sia coerente con tali obiettivi e con il diritto primario dell’Unione.

In tale prospettiva, l’Opinion valorizza un approccio funzionale alla nozione di «disposizioni giuridiche simili a trust», ritenendo che essa non debba essere limitata a figure formalmente identiche al trust di matrice anglosassone, ma possa ricomprendere anche strumenti che, pur differendo sul piano tecnico‑civilistico, presentino caratteristiche strutturali o funzionali comparabili, in particolare la separazione tra titolarità formale e beneficio economico.

Sulla base di tale impostazione, l’Avvocato afferma che i mandati fiduciari delle società fiduciarie possono rientrare nel concetto di «similar legal arrangements», anche qualora l’ordinamento nazionale non preveda un trasferimento della proprietà in senso stretto, qualora tali strumenti consentano di attribuire a un soggetto il potere di amministrare beni o diritti nell’interesse di un altro soggetto che ne è il beneficiario effettivo. Ne consegue che, in presenza di tali presupposti funzionali, è legittimo assoggettare i mandati fiduciari agli obblighi informativi e di registrazione previsti dall’art. 31, imponendo ai soggetti che svolgono funzioni analoghe a quelle del trustee l’obbligo di ottenere, detenere e comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva.

Quanto al regime di accesso alle informazioni per i soggetti che dimostrino un «legittimo interesse», De La Tour ritiene che la Direttiva consenta agli Stati membri di precisare tale nozione a livello nazionale, purché ciò avvenga nel rispetto della lettera e della ratio dell’art. 31 e in modo compatibile con i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

Il Parere evidenzia che la disciplina nazionale può definire requisiti, criteri e modalità probatorie per la dimostrazione del legittimo interesse, a condizione che tali criteri siano chiari, prevedibili e proporzionati rispetto alla finalità perseguita, evitando applicazioni arbitrarie o discriminatorie.

In questo contesto, l’Avvocato richiama le garanzie già previste dalla Direttiva, quali la limitazione dei dati accessibili e la previsione di esenzioni in circostanze eccezionali, ritenendo che esse contribuiscano a un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la tutela dei diritti fondamentali.

Con riferimento alle esenzioni previste dall’art. 31, paragrafo 7-bis, l’Opinion affronta la questione della tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui la valutazione circa la sussistenza di circostanze eccezionali sia affidata a un organo amministrativo o comunque non giurisdizionale. L’Advocate General ritiene compatibile con il diritto dell’Unione l’attribuzione a un’Autorità amministrativa della competenza a decidere sulle richieste di esenzione, purché il procedimento sia assistito da adeguate garanzie procedurali, tra cui l’obbligo di motivazione della decisione, la trasparenza del procedimento e la possibilità di riesame, e purché sia sempre assicurato l’accesso a un giudice che possa esercitare un controllo effettivo, sia in fatto sia in diritto, sulla decisione adottata, in conformità all’art. 47 della Carta.

Dunque, nel complesso, l’Opinion propone una lettura sostanzialista dell’art. 31 della Direttiva 2015/849/UE, idonea a garantire l’effettività del sistema di prevenzione del riciclaggio, pur nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, chiarendo che l’estensione degli obblighi informativi a strumenti giuridici funzionalmente assimilabili ai trust, la specificazione nazionale del legittimo interesse e l’intervento di Autorità amministrative nelle procedure di esenzione sono ammissibili solo se accompagnati da criteri chiari, proporzionati e da un pieno controllo giurisdizionale.

 

PARERE DELL’AVVOCATO GENERALE RICHARD DE LA TOUR consegnato l’11 dicembre 2025 – Cause riunite C ‑ 684/24 e C ‑ 685/24