ISSN 2784-9635

Proprietà effettiva delle persone giuridiche. FATF, marzo 2023

Valerio Casini, Francesco Maria Capriglia - 22/05/2023

Prima parte a cura di Francesco Maria Capriglia

 

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche per proteggere il sistema finanziario globale dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dal finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Le Raccomandazioni del GAFI sono riconosciute come le norme globali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il presente documento e/o le mappe qui incluse non pregiudicano lo status o la sovranità di alcun territorio, né la delimitazione delle zone di competenza.

I veicoli societari, quali società, trust, fondazioni, partnership e altri tipi di persone giuridiche, svolgono un’ampia gamma di attività commerciali e imprenditoriali. Nonostante il ruolo essenziale e legittimo che i suddetti svolgono nell’economia globale, il loro status giuridico unico li rende adatti ad essere utilizzati in schemi complessi volti a nascondere i veri proprietari effettivi e, sotto molti aspetti, il reale motivo per cui detengono beni e conducono transazioni. I veicoli societari possono essere utilizzati in modo improprio per vari scopi illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, la corruzione e la concussione, l’insider trading, la frode fiscale, il finanziamento del terrorismo, l’evasione delle sanzioni e altre attività illegali; difatti, per i criminali questi strumenti rappresentano un modo interessante per camuffare la propria identità e nascondere l’origine e/o lo scopo finale dei fondi attraverso la manipolazione del sistema finanziario.

Tale uso improprio può essere ridotto in modo significativo se le informazioni relative al titolare legale e al titolare effettivo vengono messe a disposizione delle autorità in modo tempestivo. In generale, la mancanza di informazioni adeguate, accurate e aggiornate facilita le attività illecite mascherando l’identità di criminali noti o sospetti, il vero scopo di un conto o di una proprietà detenuta da un veicolo societario e la fonte o l’uso di fondi o proprietà associati a un veicolo societario.

Dunque, le informazioni possono aiutare le autorità competenti – in particolare quelle preposte all’applicazione della legge e le unità di informazione finanziaria (UIF) – a identificare le persone fisiche responsabili dell’attività o anche a “seguire il denaro” nelle indagini finanziarie e di intelligence che coinvolgono conti/attività sospetti o potenzialmente sospetti. In particolare, le informazioni sulla titolarità effettiva possono anche aiutare a localizzare i beni di una determinata persona all’interno di una giurisdizione.

Tuttavia, potrebbe essere difficile garantire che tali informazioni siano adeguate, accurate e aggiornate, soprattutto quando la catena di proprietà coinvolge persone giuridiche e accordi legali distribuiti in più giurisdizioni o reti complesse che comprendono più livelli di veicoli societari.

Per affrontare questi problemi, il GAFI ha stabilito il primo standard internazionale di trasparenza sulla titolarità effettiva nel 2003, lo ha integrato nel 2012 e lo ha ulteriormente rafforzato di recente, allo scopo di prevenire e scoraggiare al meglio l’uso improprio delle persone giuridiche.

Nello specifico, la Raccomandazione 24 richiede esplicitamente ai Paesi di utilizzare un approccio multiplo, ossia di utilizzare una combinazione di diversi meccanismi per la raccolta di informazioni, al fine di garantire che informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche siano disponibili e possano essere consultate dalle autorità competenti in modo tempestivo.

Si raccomanda, inoltre, che i Paesi seguano un approccio basato sul rischio, considerando i pericoli sul territorio che derivano dalle persone giuridiche create nella Nazione, all’estero o che abbiano sufficienti legami con lo Stato in questione. È altresì specificato che l’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti deve essere tempestivo e che i dati devono essere adeguati all’identificazione del titolare effettivo, accurati – sulla base di verifiche – e aggiornati.

Anche altri organismi internazionali stanno intraprendendo azioni concrete per promuovere la trasparenza dei veicoli societari. A tal proposito, sia l’OCSE che la Banca Mondiale hanno sviluppato risorse per assistere i Paesi nella valutazione dei rischi legati alla trasparenza e nell’implementazione di un quadro di riferimento per soddisfare gli standard internazionali.

Ciononostante, è fondamentale che le misure adottate dagli Stati siano in linea con le Raccomandazioni del GAFI. I destinatari di questa guida sono principalmente i responsabili politici e gli operatori delle autorità nazionali, nonché gli stakeholders del settore privato, quali: istituzioni finanziarie, attività e professioni non-finanziarie ed imprese. Essi sono tenuti a rispettare i requisiti nazionali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo d’Azione.

Il presente documento non è vincolante e non sostituisce le competenze delle autorità nazionali, bensì intende integrare la guida esistente del GAFI e altri lavori in corso, basandosi sulle ricerche disponibili, compresi i rapporti sulle tipologie Gruppo pertinenti, e sulle esperienze dei Paesi.

Come punto di partenza, gli Stati devono comprendere le persone giuridiche che possono essere costituite secondo le leggi della loro giurisdizione e i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ad esse associati. Dovrebbero, poi, identificare e valutare i rischi a cui sono esposti in relazione alle persone giuridiche straniere che hanno legami sufficienti con il territorio e adottare misure appropriate per gestire e mitigare i pericoli identificati. In tal senso, è importante condurre una valutazione completa del rischio di tutti i tipi di persone giuridiche, prendendo in considerazione le questioni legali e normative specifiche del Paese e le particolari minacce e vulnerabilità internazionali che questo deve affrontare. Tra le fasi da prendere in considerazione sono incluse attività quali: raccogliere e analizzare le statistiche di registrazione; esaminare e analizzare le segnalazioni di transazioni sospette e i casi nazionali di applicazione della legge e dei procedimenti giudiziari in cui persone giuridiche nazionali o straniere sono state utilizzate in modo improprio per scopi criminali; identificare le tipologie più comuni di abuso di strutture legali nazionali o estere che hanno un nesso con le loro giurisdizioni e valutare il livello di incidenza; condurre consultazioni con esperti esterni del settore privato, della società civile e del mondo accademico, che possiedono una significativa esperienza nella creazione di strutture legali, sui loro benefici e sui loro rischi.

Tale valutazione dei rischi può essere effettuata a livello nazionale, sovranazionale o subnazionale, con l’obiettivo finale di fornire informazioni a livello statale; perciò, i Paesi devono adottare misure appropriate per gestire e mitigare i pericoli identificati e, a tal fine, è consigliabile un’analisi sufficiente delle fonti, della natura e dell’entità del rischio in questione.

Di seguito sono illustrate alcune misure preventive che gli Stati possono adottare per mitigare i rischi:

  1. a) Applicare obblighi di comunicazione alle persone giuridiche che desiderano operare, possedere attività significative o richiedere licenze in un Paese;
  2. b) Indagare sulle violazioni delle norme di rendicontazione della titolarità effettiva, con competenze specialistiche sulle strutture societarie e sulla minaccia rappresentata dalle entità ad alto rischio;
  3. c) Aumentare le capacità investigative e di applicazione e i poteri del registro delle imprese, del registro della proprietà effettiva (se esiste) o di altri enti pubblici competenti;
  4. d) Introdurre l’obbligo per la persona giuridica di avere almeno un amministratore residente nella giurisdizione, in modo che possa essere rintracciata dalle autorità competenti e, se necessario, sanzionata;
  5. e) Fissare una soglia adeguata di proprietà effettiva;
  6. f) introdurre disposizioni che consentano agli operatori di settori specifici, in particolare quelli ritenuti a più alto rischio, di individuare e segnalare le attività che destano preoccupazione.

Le strutture societarie complesse che si estendono su più giurisdizioni possono essere associate a rischi maggiori.

La natura transfrontaliera delle reti societarie rende più difficile, per le autorità di ogni singola giurisdizione, comprendere il quadro completo dell’abuso delle strutture giuridiche nazionali per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto. È quindi importante che i Paesi prendano in considerazione e analizzino i diversi tipi di rischi transfrontalieri nella loro valutazione del rischio.

Con le necessarie riduzioni per le informazioni sensibili, i risultati potrebbero, altresì, essere condivisi con i principali partner del settore privato e della società civile e del mondo accademico, nonché essere resi pubblici.

 

Seconda parte a cura di Valerio Casini

Quali sono le considerazioni che i Paesi dovrebbero fare prima di istituire un registro o integrare informazioni sulla proprietà effettiva? Facciamo riferimento: ad eventuali impedimenti di carattere giurisdizionale, alla sufficienza degli obiettivi e poteri statutari dei registri, alla sufficienza e competenza delle risorse umane collocate presso le autorità preposte al controllo del registro, ad adeguati meccanismi di aggiornamento e cura dei sistemi informativi, all’esistenza di un’autorità incaricata a far rispettare l’obbligo di informazione  e impartire eventuali sanzioni, all’agile disponibilità delle informazioni anche da remoto, all’esistenza di misure di sorveglianza supervisione e protezione dei dati in modo da garantire un accesso efficiente da un lato ma sicuro dall’altro.

Gli Stati, quindi, dovranno sviluppare meccanismi alternativi implementando delle misure specifiche di verifica e supervisione, attraverso un portale elettronico di comunicazione sicura. Le informazioni sulla proprietà beneficiaria, ottenute dagli intermediari finanziari (IF), non sono sufficienti per essere considerate un meccanismo alternativo, ma partendo da essi le Nazioni potranno prenderne spunto per applicare un approccio su più fronti, caratterizzato da informazioni supplementari, quali: quelle in possesso di altre autorità, quelle aperte sfruttando, ad esempio, i dati delle società quotate in borsa valori o quelle detenute dalle attività e professioni non finanziarie.

Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, le autorità competenti dovrebbero disporre tutti i poteri necessari per ottenerlo tempestivamente. Nel caso in cui queste siano detenute da un organismo pubblico, questo dovrebbe essere rapido ed efficiente; viceversa, nel caso siano tenute dalle società, l’accesso dovrebbe essere possibile nel rispetto del quadro legislativo nazionale (tale per cui ad esempio nel teatro delle indagini preliminari a procedimenti penali sono subordinate ad ordini di esibizione).

Nel corso di un appalto pubblico i Paesi dovrebbero assicurare che le autorità pubbliche appaltanti abbiano i poteri per ottenere informazioni sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche in gara, all’ interno di un quadro normativo di riferimento.

Da un punto di vista operativo, invece, gli Stati devono assicurarsi che le parti comprendano gli obblighi di divulgazione e facilitino l’accesso tempestivo alle informazioni, anche in considerazione di un’eventuale pubblicazione di informazioni e tenendo conto delle norme sulla protezione di dati personali.

In aggiunta, se le Nazioni dovessero stabilire un costo all’accesso con una struttura tariffaria, dovrebbero anche assicurarsi che tale sistema non crei ritardi o ostacoli l’accesso, garantendo per le autorità pubbliche un accesso gratuito durante il corso degli appalti pubblici, mentre per gli altri organismi delle tariffe proporzionate e non elevate.

In tale contesto, è necessario altresì richiamare i meccanismi di prevenzione e mitigazione del rischio di uso improprio delle azioni al portatore e dei warrant azionari al portatore.

Invero, per azioni al portatore si intendono gli strumenti negoziabili che attribuiscono la proprietà di persona giuridica alla persona che la possiede; per warrant azionari al portatore si intende uno strumento negoziabile che garantisce al portatore una particolare modalità d’acquisto di azioni e obbligazioni, non ancora emesse a un prezzo prefissato ed entro un termine prestabilito.

Le loro caratteristiche principali consistono in un certificato fisico e nella proprietà non rintracciabile. Queste presentano un maggiore rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, proprio a causa della possibilità di occultare i proprietari.

A tal proposito, per le azioni al portatore sono previste specifiche misure di conversione, differenziate in base al soggetto che le detiene:

  • Se non detenute da un intermediario: obbligo di farle intermediare identificando il beneficiario delle azioni e obbligo per l’emittente delle azioni di cambiare lo statuto solo per le azioni nominative;
  • Se detenute da un intermediario: obbligo di identificare il beneficiario effettivo ed incarico all’ intermediario della conversione.

Occorre, inoltre, richiedere che le azioni al portatore e warrant possano essere immobilizzati richiedendo la detenzione presso l’istituto finanziario regolamentato.

Da ultimo, relativamente ai meccanismi di prevenzione del rischio di abuso degli accordi di nomina, è essenziale definire la figura del nominee.

Questa è una persona fisica o giuridica che ricopre un ruolo in una società, in qualità di agente, che agisce su richiesta di un’altra persona. Può essere utilizzato come strumento per eludere le norme sulla trasparenza della proprietà effettiva, in quanto il richiedente è un individuo o un gruppo di individui che impartisce una nomina ad un soggetto affinché agisca per suo conto in qualità di amministratore o azionista, tanto da essere talvolta definito “amministratore ombra”. Da ciò derivano rischi di attività illecite quali il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, anche e soprattutto nelle giurisdizioni che non hanno specifiche discipline per gli accordi di nomina. Dunque, risulta necessario prevedere dei meccanismi di mitigazione del rischio, con requisiti di trasparenza, l’istituzione di registri di licenza per i nominati e, più di ogni altra cosa, la previsione di sanzioni efficaci che siano di natura amministrativa, civile o penale, di stampo finanziario o non finanziario.