ISSN 2784-9635

Quaderno Antiriciclaggio UIF n. 20 del 2023

Valerio Casini - 14/04/2023

L’Unità di Informazione Finanziaria è un ente amministrativo autonomo ed indipendente, istituito presso la Banca d’Italia, la quale ne regola l’organizzazione ed il funzionamento.

La disciplina generale di riferimento è quella di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante In attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. L’ordinamento eurounitario, infatti, ha previsto una serie di obblighi in capo agli Stati membri in tema di instaurazione di Financial Intelligence Unit (FIU), che la Repubblica italiana ha individuato nell’UIF, la quale collabora, in campo nazionale, con le altre Autorità di vigilanza e con l’autorità giudiziaria nel teatro del contrasto alla criminalità monetaria, vedendo la sua punta di diamante nel riciclaggio; mentre, in campo internazionale, appartiene alla vasta rete delle FIU che, a livello globale, fronteggiano il money laundering ed il finanziamento del terrorismo.

Tra tutte le funzioni dell’UIF, la più rilevante, come già anticipato, è descritta all’art. 12, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato Collaborazione e scambio di Informazioni. Lo studio dell’analisi finanziaria focalizzata sulla prevenzione ed il contrasto alle attività economiche illecite rende l’UIF l’ente di riferimento per il Comitato di Sicurezza Finanziaria, che opera come autorità referente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: «La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine  alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo».

Lo scopo, quindi, è quello di collaborare con le Autorità domestiche ed internazionali per il contrasto al money laundering, al fine di proteggere il sistema economico e finanziario da un possibile effetto inquinante.

La Relazione semestrale n. 20/2023 espone, in prima istanza, come le segnalazioni sospette siano in aumento del 17 % rispetto a quella di sei mesi prima.

In secondo luogo, la categoria banche, Poste e IMEL rappresenta ancora i maggiori segnalanti: tale indice, per di più, va visto in ossequio al principio dell’approccio basato sul rischio, secondo cui la verifica della clientela dei soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione va livellata in riferimento al grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’oro scambiato risulta in linea con il semestre precedente, l’1.3% di aumento, ma comunque in rilievo l’aumento rispetto al 2021. Il dato che rileva è che le dichiarazioni delle operazioni attribuite alla residenza del dichiarante sono il oltre 95% nella provincia di Roma, insieme ad altre poche province italiane.

Dal 1 gennaio del 2023 è stata innalzata a 5000 euro il limite per i trasferimenti di denaro in contante e da ciò risulta un aumento degli importi complessivi dei versamenti (+7.8%) e dei prelevamenti (+9.2%).

A tal proposito, per i versamenti risulta il 53,9% di questi viene effettuato a mezzo di sportello automatico o cassa continua, mentre per i prelevamenti il 74,6% è rappresentato dal prelevamento di contante.

Concludendo, rileva l’aumento del 15,9 % rispetto allo stesso periodo del 2021 delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi, di cui l’autorità giudiziaria potrà avvalersi per l’esercizio dell’azione penale. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma7-bis D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: «7-bis. L’autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto  attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione  investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti  investigativi  svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. ».L’obbligo di scambio informazioni e di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale rileva in quanto le autorità hanno la possibilità di collaborare fra loro, anche derogando alle disposizioni in tema di segreto d’ufficio, prima tra tutte l’art. 201 c.p.p. Occorre sottolineare che tale obbligo collaborativo tra autorità non opera quando le indagini di polizia giudiziaria sono in corso, indi per cui l’esercizio dell’azione penale non è ancora formalmente e sostanzialmente iniziata.

Clicca qui per leggere il documento: Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 20 di febbraio 2023