Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022
Il problema del riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni italiane (d’ora in poi, PA) è cosa frequente, ma non ancora attentamente ponderata.
Il decreto legislativo 231 del 2007, all’art. 10, aveva sistematizzato quanto contenuto in norme precedenti, obbligando gli enti de quibus a dotarsi di sistemi di comunicazione delle operazioni sospette, il che in questi anni non è però, nella sostanza, avvenuto.
Ricordiamo che la norma prevede testualmente che:
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di
esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
6. L’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Appare qui di tutta evidenza la pregnanza delle prescrizioni, che assurgono a regola amministrativa fondamentale nello “statuto della PA”.
Sistemi e procedure, controlli, formazione obbligatoria dei dipendenti. Il tutto limitato alle aree perimetrate dal comma 1, dalle quali pressochè tutti gli enti pubblici e quelli che a vario titolo possano rientrare nel (vastissimo) novero della PA non possono ritenersi esentati.
Con la newsletter n. 1-2022 la Uif fa stato di tutto questo percorso argomentativo e, se possibile, rafforza la raccomandazione, evidenziando che, purtroppo, al 30 novembre del 2021, risultavano iscritti al sistema di comunicazione delle Sos (Infostat), ricavabile dal sito dell’Autorità, solo 151 uffici della PA, e che solo 35 di questi ha inviato almeno una comunicazione ai sensi della ripetuta norma antiriciclaggio.
I passi consigliati a chi ci legge sono quindi di attivarsi subito, rammentando le sanzioni consistenti nell’applicazione delle norme sulla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001. Inoltre, il danno reputazionale, soprattutto in questo periodo in cui gli allarmi per l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore pubblico e in pandemia sono molteplici.
Di seguito si allega il file della newsletter UIF di gennaio 2022: Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A.